Normativa

 

Con la sottoscrizione di un contratto di factoring l’imprenditore (Cedente/Fornitore) trasferisce a un terzo (Cessionario/Factor) i crediti vantati nei confronti della propria clientela (debitori ceduti), al fine di ottenere liquidità (eventuale pagamento anticipato) o servizi fra cui la gestione del credito ceduto.
L’istituto giuridico utilizzato è la Cessione del Credito così come regolamentata dal Codice Civile (Artt. 1260-1267) e dalla Legge 52 del 21 febbraio 1991 (Legge sulla Cessione dei Crediti di Impresa).
Questa ultima, detta impropriamente “legge sul Factoring”, è il principale strumento normativo dell’attività di factoring, ed integra il Codice Civile nel disciplinare:

  • la natura del soggetto cedente, che deve essere un imprenditore;
  • la natura dei crediti ceduti, che devono sorgere da contratti stipulati nell’esercizio di un’impresa;
  • la natura del cessionario (Banca o Intermediario finanziario);
  • la possibilità di cedere crediti futuri e/o in massa;
  • l’ipotesi di fallimento del cedente o del ceduto e le conseguenti procedure.