Factor (cessionario):
oltre a BCC Factoring indica il factor estero o la Società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà nell’espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.
Fornitore (cedente):
l’impresa cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.
Debitore (ceduto):
la persona fisica o giuridica tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti.
Credito:
i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal fornitore nell’esercizio dell’impresa e quindi le somme che il fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal debitore a titolo diverso.
Cessione:
il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione si applica la legge 52/91 nel caso di crediti indicati sub a) e gli artt. 1260 e seguenti del Codice Civile nel caso di crediti sub b).
Notifica:
comunicazione al debitore della intervenuta cessione del credito, in forza della quale il debitore è tenuto ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del factor.
Corrispettivo della cessione di credito:
indica quanto dovuto dal Factor a fronte dei crediti cedutigli dal Fornitore e corrisponde al valore nominale dei crediti stessi, ovvero al diverso importo che risultasse diversamente dovuto dal Debitore (in ragione di somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore per note di credito, sconti, arrotondamenti, abbuoni e deduzioni).
Pagamento del corrispettivo:
pagamento operato dal factor al fornitore del corrispettivo della cessione, nella misura dovuto al momento dell’effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del debitore, alla data pattuita con il fornitore medesimo.
Pagamento anticipato del corrispettivo (investment):
pagamento operato dal factor al fornitore per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione di credito, effettuato su richiesta del fornitore e a discrezione del factor prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.
Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte del factor:
assunzione da parte dl factor del rischio di insolvenza del debitore ceduto previa determinazione del limite massimo (plafond) dell’importo dei crediti per i quali il factor intende assumersi tale rischio.
Compensazione volontaria:
facoltà contrattualmente attribuita al factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del fornitore ancorché non ancora liquidi od esigibili.
Compensi del factor:
commissioni, premi ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il fornitore ed il factor per le prestazioni rese da quest’ultimo nello svolgimento del contratto di factoring.
Interessi:
remunerazione periodica dovuto dal fornitore o dal debitore ceduto al factor in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata al factor, o della concessione da parte di quest’ultimo di una dilazione per il pagamento del debito.
Valuta:
data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi passivi.
Tasso di mora:
tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.
Parametro di indicizzazione:
indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.
Target cessioni:
turnover previsionale dichiarato dal fornitore per un arco temporale definito
Turnover:
ammontare complessivo dei crediti ceduti in un arco temporale definito (mensile o annuale)
Outstanding:
ammontare dei crediti ceduti e non incassati ad una certa data