Nuove regole europee di definizione del Default

Dal primo di gennaio 2021, il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (GBCI) applicherà le nuove regole europee in tema di classificazione della clientela inadempiente rispetto a un’obbligazione verso la Banca (cosiddetto ‘default’) introdotte dall’Autorità Bancaria Europea con l’obiettivo di uniformare i comportamenti degli istituti di credito dei paesi dell’UE.

Tema Regole attuali (fino al 31/12/2020) Nuove regole (dal 01/01/2021)

Classificazione a Default

Il Cliente viene classificato a default se presenta arretrati / sconfinamenti per oltre 90 giorni consecutivi pari ad almeno il 5% del totale delle esposizioni del cliente verso la singola Banca

Il Cliente viene classificato a default se supera entrambe le seguenti soglie di rilevanza per oltre 90 giorni consecutivi:

  • in termini assoluti: euro 100 per le esposizioni al dettaglio (Persone Fisiche e PMI) ed euro 500 per le altre esposizioni;
  • in termini relativi: 1% dell’importo complessivo di tutte le esposizioni del cliente nei confronti di Società del  Gruppo Bancario.

Compensazione

È consentita la compensazione degli importi scaduti con le disponibilità presenti su altre linee di credito non utilizzate o parzialmente utilizzate dal cliente

La compensazione su iniziativa della Banca non è più consentita. Di conseguenza, ciascuna banca o intermediario appartenente al Gruppo Bancario è tenuto a classificare il cliente a default anche in presenza di disponibilità su altre linee di credito non utilizzate

Permanenza nello stato di Default

Lo stato di default viene meno nel momento in cui il cliente regolarizza verso la Banca l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Lo stato di default permarrà per almeno 90 giorni dal momento in cui il cliente regolarizza - in ambito Gruppo Bancario - l’arretrato di pagamento e/o rientra dallo sconfinamento di conto corrente

Obbligazioni congiunte

Non sono previsti automatismi di contagio del default nel caso di obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”)

Con riferimento alle obbligazioni congiunte (c.d. “cointestazione”) sono previste alcune nuove regole di contagio del default:

  • se la cointestazione è in default, il contagio può applicarsi alle esposizioni dei singoli cointestatari;
  • se tutti i cointestatari sono in default, il contagio si applica automaticamente alle esposizioni della cointestazione.

Classificazione a livello di Gruppo Bancario

La classificazione a default di un cliente presso una società del GBCI non comporta automaticamente la classificazione a default presso tutte le Società del Gruppo

La classificazione a default sarà valutata a livello di Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA (non è più consentito che un cliente sia classificato a default presso una Società del Gruppo e non lo sia presso un’altra)

La nuova disciplina, inoltre, introduce una nuova soglia per la classificazione a default nei casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente. Qualora, per effetto della rimodulazione, si verifichi per la Banca una perdita finanziaria superiore all’1%, la stessa è tenuta a classificare il cliente in stato di default.

Infine, suggeriamo di tenere sotto controllo la situazione dei rapporti cointestati e/o che coinvolgano altri soggetti a Voi direttamente connessi (es. società appartenenti allo stesso gruppo, soci garanti, etc.).

La normativa di riferimento, introdotta dalla European Banking Autority (EBA) e recepita a livello nazionale da Banca d’Italia, è la seguente:

  • EBA/GL/2016/07: “Linee guida sull’applicazione della definizione di default ai sensi dell’art. 178 del Regolamento (UE) n.575/2013”;
  • EBA/RTS/2016/06: “Norme tecniche di regolamentazione relative alla soglia di rilevanza delle obbligazioni creditizie in arretrato” e il relativo Regolamento Delegato (UE) 171/2018 della Commissione Europea del 19 ottobre 2017.

FAQ: NUOVA DEFINIZIONE DI DEFAULT

Se un cliente ha una esposizione in arretrato o sconfinamento da oltre 90 giorni per un importo inferiore alla soglia di rilevanza, deve essere classificato come inadempiente?

Se non sussistono altre valutazioni sulla probabilità che il cliente non adempia alle sue obbligazioni, quest’ultimo non deve essere necessariamente classificato in default. Per l’automatica classificazione in default, l’ammontare in arretrato/ sconfinato per più di 90 giorni consecutivi deve superare le soglie di materialità stabilite dalle normative europee:

  • Imprese: lo sconfino deve essere superiore a 500 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa medesima verso il Gruppo Bancario;
  • Privati e piccole e medie imprese: (da intendersi come le imprese che hanno esposizioni nei confronti di banche e intermediari del Gruppo Bancario di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro e/o fatturato / patrimonio attivo inferiore a 1,5 milioni di euro): lo sconfino deve essere superiore a 100 euro (relativamente a uno o più finanziamenti in essere) e deve rappresentare al tempo stesso più dell’1% del totale delle esposizioni del cliente medesimo verso il Gruppo Bancario.

Come si calcolano i giorni di arretrato o sconfinamento?
I giorni di arretrato o sconfinamento, si calcolano a partire dal giorno successivo alla data in cui gli importi dovuti per capitale, interessi e commissioni non sono stati - anche parzialmente - corrisposti. Nel caso in cui i pagamenti dovuti alla Banca, come definiti nel contratto di credito, siano stati sospesi e le scadenze siano state modificate, il conteggio dei giorni di arretrato o sconfinamento segue il nuovo piano di rimborso, con ciò intendendo che il periodo oggetto di sospensione/rinegoziazione non viene considerato ai fini del predetto calcolo.

È consentita la compensazione degli importi scaduti con altre linee di credito non utilizzate dallo stesso debitore?
L’EBA ha espressamente escluso tale possibilità. Pertanto, diversamente da quanto avveniva in passato, la Banca sarà tenuta a classificare il debitore in default anche nel caso in cui questo abbia linee di credito ancora disponibili con la stessa Banca che potrebbero essere utilizzate al fine di compensare gli inadempimenti in essere ed evitare il default.

Dopo quanto tempo la Banca può considerare il cliente non più in stato di default?
Secondo la nuova regolamentazione, per uscire dal default, devono trascorrere almeno 90 giorni dal momento in cui non sussistono più le condizioni per classificare il cliente in default. Durante tale periodo, la Banca ne valuta il comportamento e la situazione finanziaria e, trascorsi i 90 giorni, può riclassificare il cliente in uno stato di non default qualora ritenga che il miglioramento della qualità creditizia di quest’ultimo sia effettivo e permanente. Fanno eccezione i casi di rimodulazione dell’affidamento dovuta a difficoltà finanziarie del cliente, per i quali il periodo è di dodici mesi anziché tre.

Le nuove regole in materia di default si rivolgono solo alle banche o anche agli altri intermediari finanziari?
Le nuove regole in materia di default devono essere applicate non solo dalle banche, ma anche da tutti gli intermediari finanziari non bancari, che esercitano il servizio di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma (es. società di credito al consumo, leasing, factoring, etc.)




Approfondimenti da Banca d'Italia